Cosa è il Modello Organizzativo “231”
Il “Modello 231”, o più precisamente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è uno strumento utilizzato dalle aziende per prevenire la commissione di reati e per escludere o attenuare la propria responsabilità in caso di reato commesso dai propri dipendenti o collaboratori.
- Prevenzione: Il Modello 231 mira a prevenire la commissione di reati attraverso la definizione di procedure e controlli specifici per ogni settore aziendale.
- Gestione del rischio: Identifica e valuta i rischi di reato, implementando misure per mitigarli.
- Controllo: Assicura che le procedure e i controlli siano rispettati.
- Responsabilità: In caso di reato, l'adozione e la corretta attuazione del Modello 231 possono ridurre o escludere la responsabilità dell'azienda.
- Protezione dell'azienda: Diminuisce il rischio di sanzioni pecuniarie e penali per l'azienda.
- Vantaggi competitivi: Un'azienda che adotta il Modello 231 dimostra un impegno per la legalità e la trasparenza, aumentando la propria reputazione e la fiducia dei clienti.
- Trasparenza: Il Modello 231 favorisce una cultura aziendale basata sulla legalità e sull'etica.
- Responsabilità: In caso di reato, l'adozione e la corretta attuazione del Modello 231 possono ridurre o escludere la responsabilità dell'azienda.
Cosa è il Codice Etico
Il Codice Etico costituisce l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento cui devono ispirarsi i componenti degli Organi Sociali di amministrazione e controllo, i soggetti in posizione apicale, i dipendenti, gli assimilati e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo della Società, nell’ambito della propria attività lavorativa.
Il Codice Etico si pone, pertanto, come obiettivi lo sviluppo e la diffusione dei valori etici della Società nonché l’efficienza economica nelle relazioni interne ed esterne alla Società allo scopo di incentivare indirizzi univoci di comportamento nonché benefici economici favoriti dal consolidamento di una positiva immagine aziendale.
Che cos’è il “Whistleblowing”?
Con il termine Whistleblowing s’intende la segnalazione da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”), di un comportamento illecito o di un’irregolarità commessa nel contesto aziendale con il quale intrattenga una relazione qualificata o svolga attività di qualsivoglia genere (azionista, amministratore, dipendente, lavoratore autonomo, tirocinante, volontario), di cui sia stato testimone o di cui sia venuto a conoscenza, ritenuta lesiva dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’impresa.
La “segnalazione di presunta irregolarità” indica l’azione con la quale una persona (dipendente o non dipendente) riferisce, rivela o segnala qualsiasi tipo di comportamento, informazione, operazione o attività che si presume o si afferma sia inappropriato, scorretto, contrario all’etica o illecito (o anche solo potenzialmente illecito o che appare illecito).
La Società conferma il proprio impegno ad agire con i più elevati standard di onestà e lealtà. Tale impegno è essenziale sia per la più rigorosa osservanza della conformità alle leggi e ai regolamenti, sia per conquistare e mantenere costantemente la fiducia dei nostri clienti, azionisti, dipendenti e partner commerciali. In questo contesto, la Societa’ s’impegna a proteggere le persone che segnalano le violazioni, in quanto contributo prezioso ed essenziale per il corretto perseguimento dei descritti obiettivi, e incoraggia a segnalare tempestivamente qualsiasi azione, omissione o prassi ritenuta inappropriata o non conforme alle leggi, ai regolamenti, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, alla Codice Etico e a qualsivoglia politica o procedura interna.
La segnalazione è quindi primariamente uno strumento preventivo.
Se la segnalazione è sufficientemente articolata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, consentendo l’immediata adozione delle iniziative necessarie ad evitare che il rischio si concretizzi in fattispecie illecite o, se già in corso, a determinarne l’immediata cessazione, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari ed eventualmente anche il ricorso all’autorità giudiziaria.
- effettive o potenziali violazioni,di cui sia abbia conoscenza od anche solo fondato sospetto,
- condotte che si presumano inappropriate, scorrette, contrarie all’etiche o illecite (o anche solo potenzialmente illecite o apparentemente illecite),
- qualsiasi reato, anche nella forma del tentativo, o di illeciti amministrativi,
verificatisi o possibilmente verificabili in Società, nonché l’occultamento perpetrato o tentato di tali violazioni, condotte o reati.
- corruzione;
- conflitti di interesse;
- riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o violazione delle sanzioni;
- frodi (contraffazione di polizze, sinistri falsi, etc.);
- dichiarazioni fraudolente di carattere finanziario (falso in bilancio, etc.) o di altro genere;
- minacce, discriminazioni, molestie fisiche o morali, altre azioni inappropriate o contrarie ai valori e all'etica aziendale;
- appropriazione indebita (dati segreti, valori patrimoniali, etc.), spreco o abuso di beni;
- messa a rischio della salute, della vita e della sicurezza;
- altre violazioni di leggi, norme e regolamenti.
Oltre alle esemplificazioni sopra riportate, assumono rilevanza anche condotte riconducibili alle ulteriori aree normative indicate dal D. Lgs. 24/2023, ove rilevanti in considerazione dell’attività svolta.
Le segnalazioni non possono riguardare doglianze di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze afferenti al rapporto di lavoro.
Le segnalazioni non possono essere utilizzate inoltre per finalità diverse da quelle sopraindicate o che appartengono ai rapporti interpersonali.
La Società incoraggia a segnalare tempestivamente qualsiasi prassi o azione ritenuta inappropriata o non conforme.
A tal fine, la Società mette a disposizione diversi canali di comunicazione (con possibilità di eventuale incontro di persona), tramite i quali è possibile effettuare la segnalazione, in forma nominativa o anche anonima:
- tool di segnalazione accessibile al link: ; si suggerisce di prediligere questa modalità di comunicazione in quanto il canale è concepito per garantire la massima riservatezza e sicurezza delle segnalazioni e dei soggetti segnalanti, nel rispetto delle normative vigenti;
- indirizzo di posta elettronica odv@libero.it a cui accede esclusivamente l’Organismo di Vigilanza; in linea con i dettami normativi, è preferibile utilizzare questo canale per la richiesta di appuntamento finalizzato all’esposizione verbale della segnalazione;
Oltre ai canali interni di segnalazione sopra menzionati, è possibile effettuare segnalazioni esterne direttamente all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e mediante divulgazione pubblica. Tali modalità sono previste solo ed esclusivamente in via residuale, nei casi definiti dal legislatore, riportati all’interno delle Linee Guida ANAC e reperibili al sito anticorruzione.it/-/whistleblowing.
- Avviso di ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni dalla data di ricezione;
- a seguito di esame della segnalazione, riscontro al segnalante sull’esito dell’istruttoria o, se non conclusa, sullo stato di avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.
La normativa impone che le segnalazioni vengano gestite nel rispetto della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione.
Oltre al “segnalante”, godranno di protezione i facilitatori, colleghi o parenti. Il “Whistleblower”, in quanto sia riconoscibile la buona fede, è protetto dalla legge e dalle procedure interne, che impongono la massima tutela e riservatezza, anche nel caso in cui i fatti denunciati si rivelino successivamente infondati o inesatti.
- riservatezza: l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui tale identità può evincersi non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa e al di fuori dei casi espressamente indicati e disciplinati dal legislatore, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- protezione da “ritorsioni” (es.: sanzioni disciplinari, misure discriminatorie o atti recanti conseguenze dannose apparentemente correlati).
Nell’ambito del processo di gestione delle segnalazioni di presunte irregolarità, i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, secondo l’informativa sulla privacy consultabile cliccando qui.

